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Guida · aggiornata al 2 novembre 2026

Articolo 4 dell'AI Act: cosa resta dell'obbligo di formazione sull'AI dopo l'Omnibus digitale

In breve. L'obbligo di alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale non è stato abolito. Il Regolamento (UE) 2026/1744, in vigore dal 27 luglio 2026, ha riscritto l'articolo 4 dell'AI Act: imprese, studi professionali ed enti che usano sistemi di AI nel proprio lavoro devono adottare misure che sostengano lo sviluppo delle competenze del personale, senza però dover garantire un livello specifico per ciascuna persona. Non servono certificazioni; serve poter dimostrare di aver fatto qualcosa di sensato e proporzionato.

Cosa prevedeva l'articolo 4

Il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, chiede dal 2 febbraio 2025 a fornitori e deployer di sistemi di AI di occuparsi delle competenze di chi li usa. Nella formulazione originale dovevano adottare misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e delle altre persone che usano i sistemi per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell'esperienza, dell'istruzione, della formazione e del contesto d'uso.

La norma vale per tutti i sistemi di AI, non soltanto per quelli ad alto rischio. Il deployer è chiunque usi un sistema di AI sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale: un'impresa che mette a disposizione dei dipendenti un assistente di AI generativa rientra nella definizione, così come uno studio che lo usa per redigere documenti.

Cosa cambia con l'Omnibus digitale

Il Regolamento (UE) 2026/1744, adottato l'8 luglio 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 24 luglio, fa parte del pacchetto di semplificazione noto come Omnibus digitale sull'IA. Nei considerando il legislatore spiega che l'obbligo originario risultava troppo rigido per molti fornitori e deployer, e pesava soprattutto sulle imprese più piccole.

Il nuovo testo sposta l'accento dal risultato all'impegno. Fornitori e deployer adottano misure che sostengano lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA del personale, con gli stessi criteri di proporzionalità di prima, e la norma precisa che non è richiesto di garantire un determinato livello di competenza di ogni singola persona. In parallelo, Commissione e Stati membri sono chiamati a sostenere fornitori e deployer, con particolare attenzione alle PMI, e la Commissione pubblica esempi pratici a cui ispirarsi.

Chi ha letto la riforma come un "liberi tutti" ha letto male. L'obbligo è meno rigido, non sparito, e una formazione che non c'è non si può dimostrare.

Il quadro italiano

La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, affianca l'AI Act senza sostituirlo. Sul fronte del lavoro introduce, all'articolo 11, l'obbligo per il datore di lavoro di informare i lavoratori sull'uso dell'intelligenza artificiale, nei casi e con le modalità già previsti dal decreto legislativo 152/1997 per i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati. Istituisce inoltre un Osservatorio presso il Ministero del Lavoro, che ha tra i propri compiti la promozione della formazione di lavoratori e datori di lavoro. Informare e formare sono due obblighi diversi, e conviene trattarli insieme.

Come organizzarsi in pratica

La norma non fissa ore, programmi né attestati, e questo è insieme un vantaggio e un rischio: si può costruire un percorso su misura, ma bisogna saperlo giustificare. Il metodo che uso con imprese e studi parte da cinque passaggi.

Mappare gli strumenti. Quali sistemi di AI si usano davvero, ufficialmente e non: assistenti generativi, funzioni AI dentro gestionali e CRM, strumenti di trascrizione. Spesso la sorpresa è la quantità di uso non dichiarato.

Distinguere i ruoli. Chi usa uno strumento per scrivere una mail ha bisogno di competenze diverse da chi lo usa per selezionare candidati o valutare clienti. La proporzionalità prevista dall'articolo 4 si applica qui.

Formare per livelli. Una base comune su funzionamento, limiti, errori tipici, dati personali e riservatezza; poi laboratori pratici sui casi di lavoro reali di ciascun reparto. Gli strumenti spiegati bene prima, le mani in pasta subito dopo.

Scrivere regole d'uso. Una politica aziendale breve e leggibile: quali strumenti sono ammessi, quali dati non vi entrano mai, chi verifica i risultati prima che escano.

Documentare e aggiornare. Programma, materiali, presenze e date. Gli strumenti cambiano ogni pochi mesi: un aggiornamento periodico vale più di un corso una tantum.

Domande frequenti

L'obbligo di formazione sull'AI esiste ancora?

Sì. Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha riscritto l'articolo 4 senza abrogarlo: resta il dovere di adottare misure che sostengano le competenze del personale, senza garantire un livello specifico per ciascuno.

Riguarda anche chi usa soltanto ChatGPT o Copilot?

Sì. L'articolo 4 riguarda tutti i deployer, non solo chi usa sistemi ad alto rischio. Per i sistemi ad alto rischio si aggiungono obblighi specifici di sorveglianza umana e di competenza del personale incaricato.

Serve una certificazione?

No. L'AI Act non prevede certificazioni, enti accreditati né un monte ore minimo. Conta la coerenza tra le misure adottate, i rischi e il contesto d'uso, e la possibilità di documentarle.

Da quando si applica?

L'articolo 4 si applica dal 2 febbraio 2025; la nuova formulazione vale dal 27 luglio 2026.

Fonti

Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo originale · AI Act, testo consolidato al 27 luglio 2026 · Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA) · Commissione europea, AI Act Service Desk, articolo 4 · Legge 23 settembre 2025, n. 132, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025.

Questa guida offre un inquadramento divulgativo e non sostituisce un parere legale sul singolo caso.